Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo
Art. 13
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 18 dic 1960
Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente:
a) i giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre;
b) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
c) le seguenti festività infrasettimanali;
1. Capodanno: 1 gennaio;
2. Epifania: 6 gennaio;
3. San Giuseppe: 19 marzo;
4. Lunedi di Pasqua: mobile;
5. Ascensione: mobile;
6. Corpus Domini: mobile;
7. S.S. Pietro e Paolo: 29 giugno;
8. Assunzione: 15 agosto;
9. Ognissanti: 10 novembre;
10. Immacolata Concezione: 8 dicembre
11. S. Natale: 25 dicembre;
12. S. Stefano: 26 dicembre;
13. La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico delle festività indicate al punto a) restano ferme le norme di legge e degli accordi interconfederali in materia.
Per le festività infrasettimanali di cui al punto c), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva sarà corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale.
In caso di prestazione di lavoro in dette festività infrasettimanali sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (minimo contrattuale più eventuale superminimo più contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo.
Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, nei giorni festivi di cui al punto c), la azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato animato o infortunato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-13