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Art. 10
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTO
In vigore dal 18 dic 1960
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione, di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonché di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-10