Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 46

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 18 dic 1960
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnerà all'operaio che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-46

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