Contratto interprovinciale operai aziende produttrici articoli per disegno e calcolo

Art. 47

CERTIFICATO DI LAVORO

In vigore dal 18 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile, l'azienda dovrà rilasciare all'operaio - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa, e le mansioni da esso esercitate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1417#art-cio-47

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo