CCNL Aziende grafiche Parte IV

Art. 29

PREVIDENZA

In vigore dal 2 dic 1960
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l' del precedente contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-29

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