CCNL Aziende grafiche Parte IV
Art. 27
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all':
100%: agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità matrimonio, infortunio, trasferimento e per incarichi sindacali, di cui al quinto comma dell'; ai dimissionari che abbiano compiuto i 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
80%: ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
50%: ai dimissionari che non abbiano compiuto i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-27-2