CCNL Aziende grafiche Parte IV

Art. 22

TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO

In vigore dal 2 dic 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento: 1) per anzianità di servizio fino a 3 anni: conservazione dei posto per mesi 6 e corresponsione dell'intera retribuzione per 2 mesi e della metà di essa, per gli altri 4 mesi; 2) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 9 e corresponsione della intera retribuzione per 3 mesi e della metà di essa, per gli altri 6 mesi; 3) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del, posto per mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione per 4 mesi e della metà di essa per gli altri 8 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l'impiegato, con più periodi di malattia, raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-22-3

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