CCNL Aziende grafiche Parte IV

Art. 25

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
il rapporto di lavoro non pio essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 per gli impiegati di 3ª categoria. B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10: 1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati di 3ª categoria. C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 per gli impiegati di 3ª categoria. I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo d in mancato preavviso. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento. Per la liquidazione della indennità, nel caso di preavviso non lavorato, si terrà conto dell'eventuale variazione dell'indennità di contingenza che dovesse intervenire durante l'intero periodo di preavviso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-25-2

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