CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni

Art. 1

CATEGORIE

In vigore dal 2 dic 1960
Premessa. Le parti affermano il concorde proposito di voler elevare le qualità tecniche e morali dei lavoratori ed il principio che il raggiungimento della massima categoria deve corrispondere al reale merito ed al grado di capacità ed operosità dei lavoratori stessi. Al fine del miglioramento qualitativo della maestranza: a) sarà diritto e dovere del datore di lavoro di accuratamente e severamente selezionare gli apprendisti durante il periodo del loro tirocinio, evitando di adibire l'apprendista a mansioni di fatica o diverse da quelle in cui si compie l'apprendistato; b) sarà cura del datore di lavoro di tenere nella dovuta efficienza gli impianti, il macchinario ed il materiale, la qual cosa rappresenta anche il miglior potenziamento qualitativo e quantitativo della produzione. . CATEGORIE Salvo quanto diversamente previsto per alcune specializzazioni, le categorie dei lavoratori poligrafici sono le seguenti: Categorie maschili: apprendisti; operai di 3ª categoria; operai di 2ª categoria; operai di 1ª categoria; mettifoglio; operai complementari; operai ausiliari; addetti ai servizi di magazzino; operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia; capi operaio; capi reparto; proti. Categorie femminili: apprendiste; operaie di 3ª categoria; operaie di 2ª categoria; operaie di 1ª categoria; mettifoglio; levafoglio; operaie addette ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-5

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