CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni

Art. 4

OPERAI DI 2 CATEGORIA

In vigore dal 2 dic 1960
OPERAI DI 2ª CATEGORIA La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria è fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore. In caso di mancato riconoscimento di tale idoneità l'operaio avrà il diritto di ricorrere ad una commissione tecnica la quale fisserà i criteri della prova cui sottoporre l'operaio reclamante e determinerà le caratteristiche dell'eventuale capolavoro da compiere. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo in ogni provincia verrà costituita una commissione tecnica. Di essa faranno parte due membri rispettivamente nomi nati dall'Associazione locale degli Industriali Grafici e dalle locali Organizzazioni dei lavoratori di categoria ed un terzo membro, che fungerà da Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due. Al termine della permanenza nella, seconda categoria, pure essendo accertata l'idoneità, le eventuali controversie sul passaggio alla la categoria saranno prese in esame dalle competenti Organizzazioni sindacali qualora non si raggiunga l'accordo con la Commissione interna. A titolo indicativo la mancanza della macchina eventualmente necessaria per l'espletamento delle mansioni di 1ª categoria, può essere motivo di impossibilità di passaggio. Per tutti i riconosciuti casi d'impossibilità di passaggio alla 1ª categoria, l'operaio che non intenda prestare ulteriormente la propria opera con la retribuzione della 2ª categoria, avrà diritto alla intera indennità di anzianità come nel caso di licenziamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-5

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