CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni
Art. 2
APPRENDISTI
In vigore dal 2 dic 1960
La durata dell'apprendistato è fissata nelle Norme Tecniche speciali di ciascuna categoria.
Tuttavia l'apprendista che abbia effettuato almeno due anni di addestramento in aziende del settore nello ambito della specializzazione potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato in 3ª categoria.
La prova di esame avverrà sulla base dei programmi elaborati dall'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica e presso scuole o sedi indicate dallo Ente stesso.
Inoltre agli apprendisti licenziati dalle scuole professionali di specializzazione tecnica, sarà accordata non solo la precedenza nell'assunzione, ma i periodi di tirocinio saranno ridotti di due terzi del periodo trascorso nelle suddette scuole tecniche di specializzazione.
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo scatti semestrali nella misura di cui alle tabelle salariali.
È fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni 10 operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-2-5