CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni

Art. 5

OPERAI DI 1 CATEGORIA

In vigore dal 2 dic 1960
OPERAI DI 1ª CATEGORIA È considerato operaio di 1ª categoria colui il quale avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori che gli vengono affidati. Migliori e più precise definizioni sono inserite nelle Norme Tecniche Speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-5-5

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