CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni
Art. 5
OPERAI DI 1 CATEGORIA
In vigore dal 2 dic 1960
OPERAI DI 1ª CATEGORIA
È considerato operaio di 1ª categoria colui il quale avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori che gli vengono affidati. Migliori e più precise definizioni sono inserite nelle Norme Tecniche Speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-5-5