CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni
Art. 3
OPERAI DI 3 CATEGORIA
In vigore dal 2 dic 1960
OPERAI DI 3ª CATEGORIA
Terminato il periodo di apprendistato di cui all'articolo precedente l'apprendista diverrà operaio di 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 3ª categoria è fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquisterà il diritto al passaggio alla 2ª categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-3-5