Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive

Art. 4

In vigore dal 15 dic 1960
Le indennità di cui all' verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo . Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi, al 1 gennaio e al 1 luglio, nella misura percentuale in cui sarà variato nel semestre precedente il minimo contrattuale nazionale per il manovale comune, aumentato della indennità di contingenza da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le città di Torino, Milano, Terni e Foggia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-4

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