Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive
Art. 8
In vigore dal 15 dic 1960
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la
fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già
stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti e le organizzazioni interessate
concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello
derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di migliore favore eventualmente in atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-8