Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive

Art. 9

In vigore dal 15 dic 1960
In relazione al precedente , è stabilito quanto segue: a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dello invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale. b) Festività infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorchè il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana. c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità. - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva dei le prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi. Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, ed a periodi più lunghi o a fine d'anno. d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all', i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-9

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