CCNL 12 marzo 1959 parte IParte PRIMA

Art. 2

DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO

In vigore dal 15 dic 1960
Per l'assunzione l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali e di malattia, in quanto l'operaio ne sia in possesso; 3) carta di identità o documento equipollente. È in facoltà dell'azienda il richiedere, all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, semprechè l'operaio ne sia in possesso. L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, e notificarne i successivi mutamenti nonché a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo