CCNL 12 marzo 1959 parte I›Parte PRIMA
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 15 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 12 MARZO 1959 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CONCIARIA
Addì 12 marzo 1959 in Roma,
tra
la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzatto, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signor V.
Botrini;
in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria:
ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA
ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA
LOMBARDIA, DEL VENETO E dell'EMILIA
ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI
ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA
con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dei Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E. Gentile, F. Baroldi, G.
Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott.
Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e
del Dott. Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncaglione e Sig. Silvano Verzelli, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On.
Luciano Romagnoli, assistiti dal Dottor Eugenio Giambarda;
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio e dai Segretari Signori: Egidio Quaglia, Vera Aoutis e Mario Zanetta, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm.Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.CHIMICI) rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella per sana dei Signori: Lino Ravecca, Leo Biggi, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti e Domenico Tardioli; con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO. (U.I.L.) in persona dei Signori:
Italo Viglianesi, Raffaele Vanni e Tullio Repetto;
Addì 12 marzo 1959 in Roma,
tra
la UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, rappresentata, per delega del Presidente Sen. Giovanni Sartori, dal Gr. Uff. Cesare Luzzato, Presidente del Comitato Sindacale, assistito dal Direttore Signori V.
Bottini;
in rappresentanza unitaria della Categoria; congiuntamente alle Associazioni Regionali dell'Industria Conciaria:
ASSOCIAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIA CONCIARIA
ASSOCIAZIONE REGIONALE FRA GLI INDUSTRIALI CONCIATORI DELLA
LOMBARDIA, DEL VENETO E DELL'EMILIA
ASSOCIAZIONE LIGURE DEGLI INDUSTRIALI CONCIATORI
ASSOCIAZIONE TOSCANA INDUSTRIA CONCIARIA
con la partecipazione di una Delegazione Industriale, composta dai Signori: Dott. A. Montorfano, Ing. E.Gentile, F. Baroldi, G.
Casteller, Dott. L. Scagnolari, Col. A. Mariscotti, U. Fasan, Dott.
Guenzi, Dottor Roella, Dott. Tarditi, Dott. Verdona; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA, in persona del Dott. Torquato Bardoscia, dell'Avvocato Enzo Bajocco e
del Dott. Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Umberto Chiorri e dal Sig. Corrado Calore con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori, e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) in persona del Sig. Verledo Guidi, Capo dell'Ufficio Sindacale,
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale Al Lavoro da valere per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria conciaria, aderenti alle Associazioni Regionali ed Interregionali che costituiscono l'Unione Nazionale Industria Conciaria.
.
ASSUNZIONE
Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare all'operaio, per iscritto, in quale località è destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali è assegnato, nonché la relativa paga. A comunicazione avvenuta l'operaio si intende distinto ad ogni effetto alla località indicatagli.
Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla relativa legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-1