Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive
Art. 10
In vigore dal 15 dic 1960
Per i lavoratori ausiliari cui all' (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali si intendono ragguagliate alla durata media, di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-10