Art. 1

In vigore dal 15 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visita la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, e relative tabelle, per gli addetti alla industria conciaria, stipulato tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro: e, in pari data, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti l'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericoloso o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e la convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo medesimo, allegati al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo e delle convenzione indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo non stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese conciarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 30. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-rd-1

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