Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive

Art. 3

In vigore dal 15 dic 1960
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornici mezzi detersivi idonei e sufficienti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-3

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