Allegato 1 Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive
Art. 3
In vigore dal 15 dic 1960
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli
impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello
svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole
insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la
fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornici mezzi detersivi idonei e sufficienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-aaa-3