CCNL 12 marzo 1959 parte IV
Art. 15
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 15 dic 1960
La validità del presente contratto decorre dal 1 marzo 1959 e scadrà il 28 febbraio 1962. Qualora almeno due mesi prima della scadenza non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Contratto s'intenderà successivamente rinnovato di anno in anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-15-4