CCNL 12 marzo 1959 parte IV
Art. 11
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 15 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità non però gli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-11-4