CCNL 12 marzo 1959 parte IV

Art. 13

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 15 dic 1960
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-13-4

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