CCNL 12 marzo 1959 parte IV›Parte QUARTA
Art. 6
ASSENZE
In vigore dal 15 dic 1960
Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti.
Le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra - per le operaie e per le aventi "qualifica speciale" - entro il limite massimo di 6 mesi - salvo quanto previsto dall' della legge 26 agosto 1950, n. 860 per l'ulteriore prolungamento della astensione obbligatoria dal lavoro - protraibile a mesi 8 per le lavoratrici adibite a lavori per i quali siano corrisposte le indennità previste per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate, le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate, agli effetti di cui trattasi, entro il limite massimo di mesi 8.
Ai soli effetti dell'indennità di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-6-4