CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 29
ASPETTATIVA PER MALATTIA
In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore che abbia un'anzianità, di servizio non inferiore a
5 anni l'azienda può concedere, all', scadenza del periodo di conservazione del posti) di cui al precedente , una aspettativa per malattia, fitto a tre mesi la, quale è successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessità convalescenziarie.
L'aspettativa conccessa a norma del comma precedente non comporta
ad alcuni effetto la maturazione dell'anzianità nè il diritto alla retribuzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-29-2