CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 24
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 8 dic 1960
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non
risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa rimando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare è computato agli effetti dell'indennità di licenziamento.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il
trattamento per detto caso è quello previsto dall' della legge 10 giugno 1940 n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).
Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto I di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiori, sarà considerato dimissionario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-24-2