CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 26
TRASFERIMENTO
In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa
azienda, situato in diversa località, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente, concordato con la azienda, delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonché delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra è consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del
viaggio e per sè e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennità di trasferta di cui all'.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una, indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della intera retribuzione che andrà a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilità della stessa retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese
effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha di ritto, se
licenziato, alle norma indennità di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Nota. - Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di
domicilio" non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-26-2