CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIParte II

Art. 25

TRASFERTA

In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore in missione per servizio, l'azienda è tenuta a corrispondere: a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla 2ª classe); b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1) e 2) dell' se la missione dura oltre le dodici e sino alle 24 ore. Se la missione dura più di 24 ore, l'indennità di cui sopra è dovuta per ogni giornata di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per le anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere rimunerate come straordinario. Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra località, per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennità di cui alla lettera d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%. La indennità di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna. La indennità di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-25-2

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