Art. 29 · ASPETTATIVA PER MALATTIA
CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIParte II

Art. 29

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ASPETTATIVA PER MALATTIA

In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore che abbia un'anzianità, di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda può concedere, all', scadenza del periodo di conservazione del posti) di cui al precedente , una aspettativa per malattia, fitto a tre mesi la, quale è successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessità convalescenziarie. L'aspettativa conccessa a norma del comma precedente non comporta ad alcuni effetto la maturazione dell'anzianità nè il diritto alla retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-29-2