CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 34
INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il seguito a
dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall' della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia
superato i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle
dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex-categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1940 per il Centro-Sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo.
L'intero trattamento è pure dovuto ai dimissionari per cause di
malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verrà usato ai lavoratori che, qua - lunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60; se donne gli anni 55.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-34-2