CCNL 10 febbraio 1959 Parte I›Parte I
Art. 28
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 8 dic 1960
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 sulla disciplina della materia.
In tal modo il lavoratore usufruirà di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12.
Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura, di dodici giorni di intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intenderà sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
Per i giorni festivi di cui alle lettere b), c) e d) l' cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sarà corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festività.
Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o più festività nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non può implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festività, la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festività, lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-28