CCNL industria della birra e malto Parte VParte QUINTA

Art. 5

GENERI IN NATURA

In vigore dal 29 nov 1960
Considerato che nelle fabbriche di birra esiste in consuetudine di concedere, gradualmente o a prezzo ridotto, birra ai dipendenti, date le particolari e differenti situazioni aziendali in materia, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-5-5

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