CCNL industria della birra e malto Parte V›Parte QUINTA
Art. 2
INDUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 29 nov 1960
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi:
- zoccoli di legno tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati;
- stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi operando nell'interno dei serbatoi Stessi;
- maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all'anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di deposito ed ai filtratori;
- grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi costanti di acqua o di birra.
Le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da, lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale.
Le aziende forniranno in uso ai lavoratori fissi e stagionali una tuta all'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-2-5