CCNL industria della birra e malto Parte VParte QUINTA

Art. 3

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

In vigore dal 29 nov 1960
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692. Tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'industria della birra, si conviene che ai sottoelencati operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia venga corrisposta la paga base minima rapportata ad orari di 8, 9 e 10 ore giornaliere indicata a fianco di ciascuna categoria: (Vedi tabella Allegato I). Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all' del presente contratto. Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione dell'intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota ora ria per ogni ora eccedente le otto fino al limite dell'orario normale di cui all' del contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Per quanto riguarda gli operai addetti a lavori discontinui non elencati nella tabella sopra, citata e cioè fattorini distributori birra nelle città di di fabbrica e gli addetti ai trasporti (ad es. autisti per i quali nei caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verrà a determinarsi fra a parti e una indennità particolare salvo, che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto attraverso particolari condizioni di lavoro, caratteri ecc) date le particolari e differenti condizioni aziendali in materia di distribuzione della birra, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda venga no sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale. Le indennità di cui al precedente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-3-5

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