CCNL industria della birra e malto Parte IVParte QUARTA

Art. 11

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 29 nov 1960
Il presente contratto entrerà in vigore dal 1 maggio 1959 e avrà durata sino al 30 aprile 1961. Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-11-4

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