CCNL industria della birra e malto Parte VParte QUINTA

Art. 4

CATEGORIA OPERAI

In vigore dal 29 nov 1960
(di cui all' del contratto nazionale parte generale regolamentare) Tenuto conto delle particolari caratteristiche tecniche della industria della birra: si conviene che le qualifiche degli operai delle fabbriche di birra nel territorio nazionale continueranno ad essere indicate dalle nomenclature tradizionali; ai soli fini della determinazione delle paglie corrispondenti alle voci previste dai concordati interconfederali, sarà effettuata in base alle seguenti ripartizioni l'assegnazione delle rispettive categorie: UOMINI Categoria 1ª - (operai specializzati): Quelli specializzati nei lavori della birra; mulinai, cuocitori, fermentatori, cantinieri, bottai, si cumulino o meno queste mansioni in un'unica persona; i conduttori di caldaie che richiedono patente di 1° grado, nonché gli operai di mestieri vari ai quali sia assegnato stabilmente un lavoro che richieda particolare competenza professionale, tecnica e pratica. Categoria 2ª - (operai qualificati): Gli operai di mestieri vari addetti alle manutenzioni e riparazioni in genere, i quali compiono un lavoro che richiede una competenza specifica, gli operai addetti alla conduzione dei compressori frigoriferi, delle pasteurizzatrici, al raffreddamento della, cotta, i fuochisti patentati, nonché gli infermieri patentati. Categoria 3ª - (manovali specializzati): Si identificano con gli operai che compiono un lavoro per il quale non è richiesta una competenza specifica, quali gli aiuti fissi alle categorie 1ª e 2ª, gli addetti stabilmente alla sala, cotta, alle cantine al lavaggio ed impeciatura dei fusti, (a meno che non compiano un lavoro di manovalanza comune), alla regolazione delle macchine imbottigliatrici e tappatrici, alle manovre delle gru, alla riparazione delle casse, i portieri, i custodi, gli uscieri. Categoria 4ª - (manovali comuni): Tutti gli altri operai non contemplati nelle precedenti categorie, inquantochè compiono lavori di semplice manovalanza. DONNE Categoria 1ª: Le operaie le cui mansioni prevalenti rientrano tra quelle contemplate per la 2ª categoria degli uomini. Categoria 2ª: Le operaie le cui mansioni prevalenti rientrano tra quelle contemplate per la 3ª categoria degli uomini. Categoria 3ª Tutte le altre operaie non comprese nelle prime due categorie
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-4-5

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