CCNL industria della birra e malto Parte VParte QUINTA

Art. 1

INDENNITÀ DISAGIO

In vigore dal 29 nov 1960
Agli operai addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione delle materie verrà corrisposta una indennità superiore ordinaria denominata di disagio" pari all'8% del minimo contrattuale della categoria, di appartenenza, aumentato della indennità di contingenza. Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, nè sarà considerata retribuzione a nessun effetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-1-5

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