CCNL industria della birra e malto Parte IV›Parte QUARTA
Art. 7
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 29 nov 1960
Il datore di lavoro, entro 24 ore dalla, liquidazione delle competenze maturate all'atto della risoluzione dir rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente art. (6, le tessere di assicurazione sociale e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-7-4