CCNL industria della birra e malto Allegato V Accordo›Parte QUINTA
Art. 3
In vigore dal 29 nov 1960
L'intervento del Collegio Tecnico sarà chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.
L'Associazione che richiede l'intervento ne dà notizia all'Associazione-corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta, a far parte del Collegio Tecnico.
L' Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-3-6