CCNL industria della birra e malto Allegato V Accordo›Parte QUINTA
Art. 7
In vigore dal 29 nov 1960
L'intervento del Collegio Tecnico Interconfederale sarà chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo presente.
L'Associazione che richiede l'intervento ne dar" notizia, nel termine di cui al precedente articolo, all'Associazione corrispondente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte o far parto del Collegio Nazionale.
L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelti fra quelli designati ai sensi dell' ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verrà comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-7-6