Art. 1
In vigore dal 29 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale 20 maggio 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti all'industria della birra e del malto, stipulato tra l'Unione italiana Fabbricanti Birra e Malto, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana, Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Unione italiana Fabbricanti Birra e Malto, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quali è stato stipulato il contratto nazionale 20 maggio 1959, relativo ai lavoratori addetti alle industrie della birra e del malto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della birra e del malto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1960
GRONCHI
FANFANI SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 13. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-rd-1