CCNL industria della birra e malto Parte IParte PRIMA

Art. 5

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE

In vigore dal 29 nov 1960
Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli, 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sarà fatta agli operai già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che l'operaio non può rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall' (passaggio e cumulo di mansioni).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-5

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