Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo III

Art. 35

ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI

In vigore dal 29 ott 1960
Sulla retribuzione di fatto dei lavoratori di cui si tratta, attualmente esistente nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati con decorrenza dal 1 aprile 1946 gli aumenti indicati, a prescindere dagli scarti percentuali per zona, nella seguente TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico Tali aumenti verranno limitati alla metà nei confronti di quei lavoratori, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti inferiore alle cifre indicate nella seguente TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico
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