Art. 35 · ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI
Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionaleTitolo III

Art. 35

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ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI

In vigore dal 29 ott 1960
Sulla retribuzione di fatto dei lavoratori di cui si tratta, attualmente esistente nell'Italia centro-meridionale, saranno applicati con decorrenza dal 1 aprile 1946 gli aumenti indicati, a prescindere dagli scarti percentuali per zona, nella seguente TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico Tali aumenti verranno limitati alla metà nei confronti di quei lavoratori, la cui retribuzione complessiva anteriore al 1 aprile 1946, dedotta la contingenza nella misura derivante dall'applicazione del presente accordo, risulti inferiore alle cifre indicate nella seguente TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-35