Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionaleTitolo IV

Art. 40

CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 29 ott 1960
CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIOR FAVORE Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo