Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionale›Titolo IV
Art. 40
62 / 63CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 29 ott 1960
CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI
DI MIGLIOR FAVORE
Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-40