Concordato 23 maggio 1946 perequazione lavoratori industria Italia centro meridionaleTitolo IV

Art. 37

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

In vigore dal 29 ott 1960
Le organizzazioni interessate alle presenti trattative convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori. Esse si impegnano ad assicurare con i mezzi a loro disposizione la più scrupolosa, osservanza delle norme concordate da parte dei rispettivi associati, allo scopo di evitare tentativi di deviazione o modificazione rispetto alle norme stesse fuori dei casi previsti dall'accordo, e cioè nel comune intento di assicurarne la pacifica applicazione fino alla stipulazione dei contratti nazionali di categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-37

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