Concordato 23 maggio 1946 perequazione industria Italia centro meridionale›Titolo III
Art. 33
CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FATTO PREESISTENTI ED INAPPLICABILITÀ DEGLI USI
In vigore dal 29 ott 1960
Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali previdenziali ed assicurativi.
Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all' del regio decreto-legge 13 novembre 1921, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali complessive, economiche e normative, di miglior favore anche acquisite in base ai vigenti accordi sindacali, ivi compresa la eventuale attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse stata eventualmente riconosciuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cmp-33