Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord

Art. 17

QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI FAMIGLIA E FAMILIARI

In vigore dal 29 ott 1960
Le quote suppletive per capi famiglia, e per i familiari a carico, nelle località ove sono previste nei contratti esistenti, resteranno invariate e corrisposte secondo i criteri vigenti, separatamente dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di una eventuale trasformazione ispirata a criteri mutualistici. La quota suppletiva familiare della donna capo famiglia sarà fissata in misura tale che il totale: quota suppletiva + indennità base, risulti uguale per l'uomo e per la donna capo famiglia. Si considera capo famiglia la donna che percepisce gli assegni familiari, salvo che altro membro convivente nella famiglia percepisca esso stesso le sopradette quote suppletive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1098#art-cdp-17

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